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SOTTO LA LENTE

25/05/2020

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19

In questi giorni molti imprenditori dovranno decidere se aggiornare o no il DVR della propria azienda inserendo l’analisi e le procedure per contrastare il rischio biologico “da Coronavirus”.

A parere di chi scrive devono essere oggetto di valutazione e del conseguente aggiornamento del DVR, solo i rischi professionali ai quali è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione all’interno dell’organizzazione aziendale.

Il mio pensiero prende origine dalla definizione di Prevenzione (art. 2 comma 1, lett. n) del D. Lgs. n° 81/2008) e di Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (art. 2 comma 1, lett. l) del D. Lgs. n° 81/2008). Conseguentemente, il riferimento a “tutti i rischi” successivamente citati all’art. 15 ed all’art. 28 comma 1 del citato decreto, non può che fare riferimento ai rischi professionali endogeni all’organizzazione aziendale.

Il rischio “da Coronavirus” è certamente un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del rischio, è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa.

Altrettanto certo è che non è un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione.

In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, è prevedibile ma non eliminabile con assoluta certezza dal datore di lavoro e soprattutto non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa svolta da ogni singolo.

Nel primo caso, ci rientrano, ad esempio, coloro che operano all’interno delle strutture sanitarie come coloro che stanno studiando il virus e la sua evoluzione.

Ci rientrano anche quelle categorie di lavoratori che svolgono le attività indicate all’Allegato XLIV al D. Lgs. n° 81/2008 ; in questo caso pur non essendoci la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, esiste un concreto possibile rischio di esposizione ad essi.

Si è di fronte, quindi, ad attività lavorative in cui è possibile il contatto con agenti biologici. Queste aziende hanno l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio da agenti biologici ed aggiornare ed integrare, quando necessario, la stessa in quanto, la probabilità per il proprio personale di contrarre l’infezione, è palesemente maggiore rispetto ad altre realtà aziendali, a causa della specifica attività lavorativa svolta.

Nel secondo caso, ci rientrano tutte le altre aziende, che non rientrano nel primo.

Il fatto certo è che, ad oggi, esiste un rischio di contagio generale. Contagio che può avvenire sia sul posto di lavoro che in altri ambienti di vita quotidiana.

Coloro che invece sostengono che tale rischio debba essere valutato dal datore di lavoro di qualunque azienda, alla stregua di tutti gli altri rischi aggiornando ed integrando il DVR, fanno probabilmente riferimento, oltre ai già citati artt. 15 e 28 del decreto, anche a:

  • Interpello 19841 del 25/10/2016;
  • Circolare del Ministero della Salute n° 3190 del 03/02/2020;
  • Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22/02/2020.

La Commissione Interpelli, allo specifico quesito, aveva risposto come segue:

“ … la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti “rischi generici aggravati”, legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.

Il “rischio generico aggravato” è definito come quel rischio “la cui maggiore gravità deriva dalla stessa attività espletata che richiede al lavoratore di esporsi maggiormente a determinati fattori di rischio”.

Appare chiaro pertanto, che i contenuti di tale Interpello non possono essere certo utilizzati per sostenere l’obbligo di valutazione dei rischi “da Coronavirus” per tutte le aziende diverse da quelle in cui è possibile che i lavoratori vengano a contatto diretto o indiretto con agenti biologici. Infatti, lavorare in una qualunque realtà aziendale (diversa da quelle potenzialmente esposte agli agenti biologici), non aumenta il rischio rispetto al resto della popolazione, considerato che il rischio di contrarre il virus è lo stesso, sia dentro che fuori l’azienda.

Passiamo adesso all’altro provvedimento i cui contenuti sono portati a sostegno della tesi dell’obbligo di valutazione del rischio da contagio per tutte le aziende indiscriminatamente.

La Circolare del Ministero della Salute n° 3190 del 03/02/2020 ha per oggetto “Indicazioni per gli operatori dei servizi / esercizi a contatto con il pubblico” ed è diretta a ben identificati soggetti.

A pag. 3 della Circolare è testualmente riportato:

“Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

  • lavarsi frequentemente le mani;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • aerare costantemente i locali soggetti alla presenza dei lavoratori;
  • evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil-influenzali;

e adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata e raccomandata dal datore di lavoro.”

In questo particolare caso, vengono fornite delle indicazioni solo per il personale che è a diretto contatto con il pubblico e cioè una ben precisa categoria di lavoratori. Questa Circolare era stata pubblicata quando in Italia non era stata accertata la presenza del virus.

Il 22 febbraio scorso è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute n° 5443. Questa Circolare ha per oggetto “COVID-2019:  Nuove indicazioni e chiarimenti” ed è stata pubblicata dopo l’accertata presenza del virus in Italia. Essa è diretta a ben identificati soggetti e fornisce una serie di indicazioni tra cui quella riguardante le modalità di “Pulizia degli ambienti non sanitari” raccomandando l’utilizzo di DPI: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe (seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI – svestizione – dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto).

Anche i richiami a queste circolari non appaiono validi per giustificare la richiesta di valutazione del rischio e redazione del DVR per le aziende ordinarie (industriali, commerciali ecc. , comunque non esposte agli effetti di agenti biologici), a causa di una potenziale concreta esposizione al contagio da Coronavirus, non comunque eliminabile o maggiormente contenibile.

Del resto, i sostenitori della necessità di valutazione del rischio biologico e aggiornamento / integrazione del DVR, dovrebbero ricordare che questo rischio, inteso come rischio indiretto per il personale e cioè non derivante da un uso deliberato di agenti biologici, doveva già essere affrontato nel DVR ove potenzialmente presente nell’espletamento dell’attività lavorativa.

Ovviamente tutto ciò non significa che le aziende ordinarie non debbano preoccuparsi del problema ma tutt’altro visto, quantomeno, l’art. 18 comma 1, lett. i) del D. Lgs. n° 81/2008 , riguardante gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

Pertanto, ogni azienda, dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni e le linee guida fornite dalle Autorità Sanitarie, come ad esempio:

  • raccomandare al proprio personale di non effettuare trasferte internazionali e nazionali, con l’unica eccezione di quelle indispensabili per garantire la continuità operativa aziendale;
  • sospendere i corsi di formazione e gli eventi aziendali, nonché la partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni;
  • effettuare le riunioni aziendali di lavoro in videoconferenza, limitando il più possibile quelle con partecipazione fisica diretta;
  • promuovere attività lavorativa svolta se possibile in modalità smart working;
  • sospendere gli incontri in presenza con i clienti o fornitori spostandoli sui sistemi di videoconferenza.

Questo elenco di misure organizzative e di protocolli procedurali, volti a prevenire e a ridurre il possibile contagio e la diffusione dello stesso, sono quelle diffuse dalle Autorità Sanitarie. La loro corretta e concreta applicazione, in una qualunque azienda (diversa da quelle potenzialmente esposte agli effetti di agenti biologici), è più che sufficiente per soddisfare quanto richiesto e per ridurre al minimo la possibilità di contagio. Quello che conta sono le concrete azioni messe in atto dalle aziende, in funzione delle proprie attività secondo quanto richiesto dalle Autorità Sanitarie, per prevenire il contagio e la sua diffusione.

Per maggior chiarezza d’informazione, si riporta infine qui di seguito l’elenco delle attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi:

  1. Attività in industrie alimentari.
  2. Attività nell’agricoltura.
  3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
  4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
  5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
  6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
  7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Si precisa infine che i sindacati di categoria in accordo con le Autorità di Governo, hanno sottoscritto un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Prof. Pierluigi Vigo

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11/02/2019

L’Alitalia arranca ….E Io pago…..

Ci sono due tipi di matti: quelli che credono di essere Napoleone e quelli che vogliono salvare l’Alitalia. La travagliata compagnia, passata anche attraverso un “misterioso” incidente stradale che nel 1989 costò la vita al suo presidente Carlo Verri, è sempre stata gestita da pushers che le hanno iniettato dosi massicce di sedativi senza intervenire chirurgicamente. Così, una classe politica vorace continua a gestire contratti, distribuire incarichi e consulenze per acquisire consenso, aggravando la situazione del paziente. Mentre la Lufthansa dichiara “mai co-investitori con il governo italiano” ed in assenza di acquirenti ecco l’idea geniale: costringere un’azienda pubblica (Ferrovie) ad usare i soldi dei contribuenti per salvare una società privata accollandosi i mille dipendenti, distraendo risorse destinate, in teoria, ai servizi per i pendolari e mettendo a rischio la sua solidità finanziaria. Un’operazione spacciata come strategica ed enfatizzata come la nascita del “primo gruppo al mondo di trasporto integrato gomma-ferro-aria” in cui si fa tutto “all’amatriciana” confondendo il piano industriale con quello elettorale, alla faccia dell’Europa, dell’antitrust, della concorrenza e del buon senso. In Italia, purtroppo, c’è un’alternanza senza alternative. Chiunque vada alla guida del Paese incrementa il numero delle società partecipate, la presenza pubblica nell’economia e la discrezionalità politica nella scelta dei deputati a guidare la cosa pubblica: è all’incrocio tra politica ed economia che la cosa pubblica diventa cosa nostra. Infatti, i manager delle aziende pubbliche non possono sottrarsi, pena l’esclusione, alle richieste dei politici cui devono l’incarico e da cui dipende la possibilità di acquisirne di nuovi e più prestigiosi. Il Ministero dell’Economia e la Cassa Depositi e Prestiti sono sempre pronti a farsi carico dei debiti per cui chi prende più voti e comunque li abbia presi può decidere sulla destinazione delle risorse senza incontrare alcun limita. Come può condannare l’evasione fiscale, che sottrae le risorse al circuito vizioso della politica per immetterle in quello virtuoso dell’economia, chi concepisce queste sciagurate operazioni?

Avv. Riccardo Cappello

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11/02/2019

Va il consenso sull’ali dorate

L’Alitalia, è un nuovo capitolo della commedia all’italiana con un copione ed una conclusione che gli spettatori ben conoscono. Politici e sindacalisti con il pretesto della salvaguardia dei posti di lavoro, al quale, talvolta, si aggiungono l’italianità e l’orgoglio nazionale, tengono in vita imprese in coma irreversibile per spremere il limone fino in fondo. Così, l’inevitabile fallimento diventa più doloroso per i lavoratori e più oneroso per il Paese. I cd. piani industriali sono solo piani elettorali redatti da manager di fiducia dei leaders di turno per tenere il malato in vita artificialmente. Vi siete mai chiesti perché sia la politica e non i Tribunali a gestire i grandi dissesti ? la gestione dei contratti, gli incarichi e le consulenze sono un pascolo troppo prezioso per chi cerca voti. Il meccanismo, peraltro, è ormai collaudato. Il management dare una veste giuridica ed esegue decisioni prese altrove e con la testa nell’urna. Ci pensano i politici a trovare, per la compagnia, un marito ricco e disposto ad accettare l’interferenza politica. La ricerca non può che svolgersi nell’ambito della cerchia di imprenditori che devono ricambiare favori o sperano di riceverne o tra le società i cui vertici, di nomina politica, difficilmente possono sottrarsi alla richiesta. L’ultima speranza è la Cassa Depositi e Prestiti anche se questa non potrebbe investire in aziende in perdita: ma il legislatore è pronto. I soldi sono sempre pubblici si tratta di erogarli con destrezza in modo che l’impatto sull’opinione pubblica sia molto morbido. La cessione è l’ultima ipotesi anche perché significa perdere un prezioso strumento di acquisizione del consenso. La politica, purtroppo, rimasta a corto di ideali, idee e proposte compra il consenso e per farlo mette le mani su tutto ciò che può produrre denaro e clientele (posti di lavoro, poltrone). È questa la radice del male italiano con cui chiunque si proponga di estirpare la corruzione deve fare i conti. Ma meglio ricorrere a finti medici e cure palliative. Meglio non rischiare la rielezione !

Avv. Riccardo Cappello

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17/12/2018

Il feudalesimo è morto, i diritti feudali no. 

In Italia, il feudalesimo non è mai morto e, se è morto, sopravvivono ancora i diritti feudali e gli antichi privilegi concessi a pochi con il pretesto di tutelare l’interesse di tutti. Così, per garantire un “adeguato” tenore di vita a notai e titolari di farmacie si tiene in vita la pianta organica, cioè una griglia protettiva che commisura il numero di notai o l’apertura di nuove farmacie alla consistenza della popolazione. Ad ogni farmacia viene, cioè, assegnato un numero di presunti malati, blindando il mercato e trasformando il reddito in rendita.Anche se il farmacista si limita a consegnare al cliente il medicinale prescritto nella ricetta, come un qualsiasi alimentarista, e nonostante la rapida diffusione delle farmacie online, in Italia il farmacista è legittimato dal possesso di un negozio per cui, legando l’esercente al territorio, il valore delle licenze cresce a dismisura. Peraltro, ad esempio, i titolari di farmacia, operando in convenzione come punti vendita della Regione, forniscono gratuitamente ai portatori di ricetta i medicinali al cui pagamento provvederà la Regione. La quale acquista i medicinali con uno sconto medio del 55% e riconosce alle farmacie un aggio del 12% calcolato non sul prezzo d’acquisto ma su quello pieno. Quindi, l’onere è della Regione e i farmacisti percepiscono gli utili senza rischi. Chi è insediato al vertice dello Stato, compra con i soldi dei contribuenti la benevolenza di queste corporazioni per canalizzare il consenso, tratta il cittadino da imbecille ed usa l’interesse generale come pretesto per moralizzare una scelta immorale. Lo Stato, quindi, preferisce tutelare gli interessi organizzati, ancorché minoritari, trascurando quelli dei singoli individui, che sono la larghissima maggioranza. In tal senso va la prevista chiusura domenicale della grande distribuzione che andrebbe incontro alle esigenze di poche migliaia di lavoratori ma toglierebbe a milioni di cittadini la possibilità di fare acquisti nei giorni festivi. Se lo Stato, invece di valorizzare l’individuo, aiutando le categorie a sopraffarlo, lo costringe ad affiliarsi, allora saltano i diritti individuali e con essi lo stato di diritto: altro che democrazia diretta e/o partecipativa!

Avv. Riccardo Cappello

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23/11/2018

Se anche i Tribunali iniziano a subire attacchi hacker, cosa ne sarà delle PMI?

È ormai notizia diffusa che i Tribunali abbiano subito un attacco hacker. In particolare, parrebbe che il centro dati della Telecom sia stato violato, con ignote ripercussioni sulle caselle di posta elettronica certificata, anche di Magistrati.

È lecito domandarsi se la risonanza mediatica di questo attacco hacker riuscirà (finalmente) a suscitare preoccupazione sulle Piccole Medie Imprese e sui libero professionisti, che, nella stragrande maggioranza dei casi, non si sono assolutamente posti il problema della necessità di adottare sistemi di sicurezza per la protezione dati.

Neppure l’allarmismo travolgente suscitato dall’entrata in vigore del GDPR pare, infatti, aver suscitato interesse nelle PMI e negli studi professionali.

Le informative sul trattamento dei dati recano ancora la dicitura “d.lgs. 196/2003”, le cookies policy dei siti internet non sono conformi alle prescrizioni normative del GDPR, gli archivi cartacei sono ancora ad accesso libero, i dati continuano ad essere archiviati su hard disk non crittografati, ecc.

Anche le pesanti sanzioni previste dal GDPR non sono riuscite nell’intento di sensibilizzare le PMI sulla imprescindibile necessità, oggi, nell’era dell’Industria 4.0, di operare, sul modello di quanto viene fatto per il “231” (d.lgs. 231/2001), una specifica analisi dei rischi collegati alla protezione dei dati, con la conseguente adozione delle misure tecniche organizzative idonee a prevenire data breach.

Il GDPR continua ad essere visto come l’ennesimo appesantimento burocratico dell’attività delle PMI, eppure rappresenta forse l’ultima opportunità per affrontare (oggi che i cyber attacks sono appena all’orizzonte) il problema della protezione dei dati. L’indifferenza, infatti, aprirà ad un nuovo (decisamente più costoso) scenario: quello delle responsabilità.

Avv. Alessandra Tommasi

Studio Legale Massa

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15/11/2018

Rottamazione Ter: che cos’è e come funziona?

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Pace Fiscale 2019” l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha approvato il modulo di domanda per aderire alla rottamazione ter.

La rottamazione ter, ex articolo 3 Decreto Legge n. 119 del 2019 , è la possibilità di riaprire i termini dei carichi affidati alla Agente delle Entrate Riscossione per il periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Pertanto il Governo “giallo – verde” consentirà ai contribuenti di ottenere uno sconto, in quanto tale cartelle potranno essere rottamate senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

Ci sono una serie di novità e di vantaggi:

  • Viene concesso un termine più ampio per saldare i debiti tributari, ovvero 10 rate in 5 anni;
  • Vi è un tasso di interesse più basso: 2% annuo a partire dall’agosto 2019;

Inoltre, chi aderisce alla rottamazione ter si vedrà scontato sanzioni ed interessi di mora. Attenzione, però, che non tutte le cartelle esattoriali possono essere oggetto della rottamazione ter. Difatti, vengono escluse:

  • le cartelle di chi ha “ricevuto” multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti e sentenze penali di condanna,
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • Sanzioni diverse da quelle erogate per violazioni tributarie o per obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti ad enti previdenziali;
  • Recupero di aiuto di Stato, i quali sono considerati illegittimi dall’UE.

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14/11/2018

Accertamento bancario: le indagini sui conti correnti dei parenti del professionista sono legittime?

A questo quesito ha risposto la Corte di Cassazione, in data 11 settembre 2018, con l’ordinanza n. 22089. La questione su cui si sono pronunciati gli Ermellini aveva per oggetto un accertamento bancario nei confronti di un libero professionista, effettuato dal Fisco in relazione al periodo di imposta dell’anno 2008.  Dall’attività accertativa sono risultati, sia sul conto corrente del professionista e di quello dei genitori (di cui disponeva di una delega ad operare), dei movimenti bancari ed extracontabili riferibili alla professione del contribuente. Il contribuente ha contestato ed in primo grado il ricorso del stesso è stato accolto pienamente. Tuttavia, il giudice del gravame ha invece accolto le doglianze della Agenzia delle Entrate in riferimento a quattro movimentazioni che sono state riconosciute dal professionista come inerenti alla sua attività professionale. Il fisco, inoltre, ha proposto il ricorso in Cassazione il quale è stato accolto. La sentenza pronunciata dagli Ermellini ha affermato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta dall’art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, a carico del contribuente, in virtù della quale i prelevamenti e i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della estraneità delle stesse alla sua attività. Lo stretto rapporto familiare, in particolare, è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica del soggetto sottoposto a verifica.”

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14/11/2018

Riforma fallimentare: meccanismo di allerta e l’esdebitazione di diritto

Due sono le novità della riforma fallimentare: meccanismo di allerta ed esdebitazione di diritto.

Il meccanismo di allerta non è altro che un sistema che consente, nell’eventualità di una crisi, l’adozione di rimedi di tipo stragiudiziale e conciliativo che sono in grado di risolvere la situazione mediante negoziati, anche con la partecipazione di una sola parte dei creditori. Naturalmente, al fine di prevenire situazione “patologiche”, enti come l’Agenzia delle Entrate, agenti di riscossione ed INPS sono tenuti a comunicare anticipatamente possibili segnali di criticità dell’impresa. Questo per quanto riguarda le persone fisiche; per quanto concerne le persone giuridiche tale onere ricadrà sulle società di revisione o organi di controllo e sui revisori contabili.

L’altra novità è l’introduzione dell’esdebitazione di diritto. Tale istituito avrà per oggetto le insolvenze minori: le quali, una volta conclusa la procedura di liquidazione giudiziale, non richiederanno alcun provvedimento da parte della autorità giudiziaria. Diversa sarà, invece, la procedura della insolvenza che ha per oggetto gruppi di impresa. Difatti, in tale caso verrà richiesta una procedura unitaria mediante dei criteri di competenza territoriale idonei o di altra sede, imponendo così un obbligo di informazione reciproca.Questa iter viene adottato per ottenere una uniformazione degli accordi di ristrutturazione e per l’ammissione al concordato preventivo.

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14/11/2018

Conoscibilità legale degli atti pubblicati telematicamente

La pubblicazione dell’atto da parte dell’ente in via telematica, ad esempio su sito istituzionale online dello stesso, non può fondare erga omnes alcuna presunzione legale di conoscenza. Ciò è dovuto a lacune normative che impediscono l’attribuzione di valore ufficiale a tale forma di “esposizione” degli atti, in quanto l’effetto conoscitivo per essere valido erga omnes deve basarsi su disposizioni di legge.  Pertanto la pubblicazione di atti tramite via telematica può costituire una valida forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, solo se questa modalità è prevista espressamente da specifiche norme di legge. Questa è la lettura, più che accolta, dell’articolo 32 della Legge n. 69 del 2009, che risulta essere conforme alla previsione generale contenuta all’articolo 54, comma 4 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale n. 82 del 2005 secondo cui “la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento”.

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05/11/2018

Dopo la sentenza di Primo grado STOP alla Prescrizione

Presentato un emendamento al Disegno di Legge Anticorruzione, da parte dei Pentastellati, che prevede uno STOP all’istituto della prescrizione per tutti i reati a partire dalla prima sentenza.

L’emendamento de quo vuole andare a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del Codice Penale.

Molto forti le critiche da parte degli avvocati penalisti sull’emendamento, i quali lo definiscono come abnorme e contrario ai principi del “giusto processo e della sua ragionevole durata”, ex articolo 111 della Costituzione. Difatti il Presidente dell’Unione delle Camere Penali ha evidenziato, in una lettera indirizzata a tutti i Deputati della Camera, come “l’istituto della prescrizione garantisce il rispetto del diritto fondamentale della persona di non restare a tempo indeterminato (tanto come imputato quanto come persona offesa dal reato) in balia del sistema giudiziario e delle sue inefficienze”.

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05/11/2018

Fattura elettronica: quali sono le novità e i benefici per professionisti ed aziende

La fatturazione elettronica è un sistema di trasmissione, emissione e conservazione delle fatture. Tale sistema non rappresenta una novità. Difatti, vige già un obbligo di fatturazione elettronica per tutti quei soggetti che trasmettono fatture alla pubblica amministrazione e per i gestori di stazioni di servizio.

Tale procedura diventerà obbligatoria a partire dal primo gennaio 2019 e consentirà di abbandonare definitivamente i mezzi cartacei ma anche i costi annessi di stampa, conservazione e spedizione. I vantaggi sono molteplici: non solo dal punto di vista delle semplificazioni in termini di emissione, annotazione e registrazione delle fatture ma anche dal lato fiscale. Innanzitutto, si deve dire addio al protocollo IVA. Tra gli ulteriori benefici è prevista anche la riduzione dei termini per l’accertamento fiscale e la modifica dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva.

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05/11/2018

Criteri previsti per l’aumento del capitale in criptovalute

Il Tribunale di Brescia, con il decreto del 18 luglio del 2018, ha indicato quali sono i criteri fondamentali da seguire per effettuare un aumento di capitale sociale tramite l’esecuzione di conferimenti in criptovaluta. La vicenda ha visto l’amministratore delegato di una società proporre ricorso al Tribunale di Brescia contro il diniego opposto dal Notaio, nell’iscrivere nel Registro delle Imprese la delibera di aumento del capitale sociale.

Il Tribunale, tuttavia, non ha ritenuto convincenti le posizioni del ricorrente e ha indicato i requisiti fondamentali, alla luce della funzione primaria del capitale sociale in chiave di garanzia nei confronti dei creditori:

  1. idoneità ad essere oggetto di valutazione in un dato momento storico;
  2. esistenza di un mercato del bene, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta sul grado di liquidità dello stesso e sulla velocità di conversione in denaro;
  3. idoneità del bene ad essere bersaglio dell’aggressione da parte dei creditori sociali ossia l’idoneità ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata.

Sorge spontaneo un quesito: “ma la criptovaluta dev’essere considerata denaro o bene da sottoporre a perizia?”

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05/11/2018

Decreto Fiscale 2019: principali misure

È stato pubblicato, in data 23 ottobre 2018, il testo del Decreto Fiscale 2019 collegato alla Legge di Bilancio. Tale decreto prevede una serie di novità. Difatti, oltre a dare il via libera alla c.d. pace fiscale, prevede: lo stralcio esattoriale totale dei debiti fino a 1.000 euro compresi nel decennio dal 2000 al 2010, varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, l’obbligatorietà della procedura di fatturazione elettronica e il processo digitale per la giustizia tributaria. Inoltre, nel titolo II denominato “disposizioni finanziarie urgenti”, il decreto de quo destina 735 milioni di euro in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

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