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Rush finale per il Jobs Act degli Autonomi. Legge in Gazzetta entro l’anno.

COMUNICATO STAMPA

Rush finale per il Jobs Act degli Autonomi. Legge in Gazzetta entro l’anno.

È da poco passato all’esame della Camera dei Deputati, dopo l’approvazione al Senato, il DDL 2233/2016 recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, ma è già possibile fare alcune preliminari osservazioni sulle novità presentate, in attesa dell’approvazione definitiva, prevista entro l’anno.

Il Disegno di Legge” spiega l’Avv. Umberto Musso, Consigliere di  Agiconsul “prevede due principali aree di intervento, una prima, diretta all’incremento ed introduzione di maggiori tutele per i lavoratori autonomi, con l’obiettivo di costruire un sistema giuridico strutturato in grado di fare fronte alle esigenze di organizzazione e welfare, oggi pressoché assenti; a cui se ne unisce una seconda, recante l’inedita regolamentazione del lavoro agile, con il superamento, di fatto, del disastroso esperimento del telelavoro”.

È ancora presto per esprimere un giudizio completo sul disegno di legge e sulle ricadute pratiche, ma,” ad avviso dell’Avv. Musso “si è sulla giusta strada, da molto, troppo tempo era necessaria una disciplina ad hoc che tutelasse questa importante categoria di lavoratori a partita IVA, sempre più colpita dalla crisi e priva di una solida struttura di tutele previdenziali e non solo”.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge” precisa Musso “di particolare interesse è la possibilità per il lavoratore autonomo di dedurre integralmente, fino ad un tetto massimo di 10.000 €, le spese per master o corsi di formazione, o ancora, entro il tetto di 5.000 €, le spese per servizi di certificazione delle competenze”. “Importante, anzi quasi doverosa” prosegue “è l’introduzione della normativa che ha ampliato le tutele esistenti in tema di indennità di maternità e congedo parentale ed introdotto una maggiore tutela per il lavoratore autonomo, in caso di gravidanza o malattie, con la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino ad un massimo di due anni”.  

Con riferimento alla seconda area di intervento del DDL 2233/2016, l’avv. Musso afferma come con l’entrata in vigore della nuova disciplina sul lavoro agile “finalmente anche l’Italia comincerà ad adeguarsi e a disciplinare una prassi internazionale sempre più diffusa, soprattutto nelle grandi multinazionali, si pensi ad Apple, Google, Facebook, General Elettric, ma anche Barilla dove la disciplina del lavoro agile, Smart Working detto in inglese, è già in uso tra i propri dipendenti e collaboratori”.

La novità essenziale” continua Musso “sta nella previsione del lavoro agile non come nuova forma contrattuale, ma come strumento adattabile a qualunque categoria con esso compatibile, consistente, quindi, in una modalità di articolazione flessibile dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, con lo scopo peculiare di incrementare la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. “Il progetto al vaglio della Camera dei deputati” riassume l’avv. Musso ”stabilisce anzitutto che l’accordo fra datore di lavoro e lavoratore subordinato, che definisce e individua la modalità di lavoro agile, deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità; prevede, poi, che il testo del contratto disciplini l’esecuzione della prestazione lavorativa che viene ad essere svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riferimento alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore agile, nonché agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore, senza dimenticare la determinazione dei tempi di riposo fruibili dallo stesso”.

È indubbiamente un primo ed importante passo nella giusta direzione” conclude Musso “infatti, la previsione di maggiori tutele e della disciplina di una nuova forma di lavoro di fatto applicabile a qualsivoglia tipologia lavorativa subordinata e non, si pensi alla figura del professionista a partita iva che collabora stabilmente con grandi Società o Studi, era necessaria; ma ancora molto vi è da fare, si pensi ad esempio alla normazione di dettaglio, ora rimandata, relativa al delicato rapporto tra datore e lavoratore per quanto riguarda il controllo del lavoro svolto all’esterno del luogo di lavoro principale o all’introduzione tra gli strumenti di lavoro dell’ampia categoria dei prodotti informatici necessari al lavoratore proprio per svolgere “agilmente” le proprie mansioni”. 

Associazione AGICONSUL
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