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#rassegnAgiconsul Musica dal dentista? Nessuna lesione del diritto d’autore

Musica dal dentista? Nessuna lesione del diritto d’autore

La VI sezione della Cassazione civile, con la recentissima Ordinanza n. 2468/2016, in conformità ai principi del diritto d’autore europeo ed in piena difformità dall’esito del giudizio in appello, ha accertato che non vi è nessun obbligo da parte di uno studio dentistico al pagamento dell’equo compenso dovuto per l’esecuzione in pubblico di fonogrammi.

La controversia scaturisce dalla domanda della Società Consortile Fonografici (SCF) volta all’accertamento proprio di un siffatto obbligo da parte di uno studio dentistico.

La SCF è un consorzio privato che rappresenta collettivamente i produttori fonografici, alla stessa associati, ai fini del rilascio delle licenze, la raccolta dei compensi (e la successiva ripartizione di questi ultimi agli aventi diritto) riscossi a seguito delle c.d. “utilizzazioni secondarie” dei fonogrammi (ai sensi dell’art. 73 e 73 bis Legge 633/1941 – Legge sul diritto d’autore), nonché per la ripartizione dei compensi per copia privata (ai sensi dell’art. 71 septies, LdA). 

Ai sensi dell’art. 73 LdA, i produttori di fonogrammi (unitamente agli artisti interpreti esecutori) hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi, oltre che nelle altre ipotesi indicate dalla norma in commento, anche “…nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati”. Nel caso in cui l’utilizzazione secondaria del fonogramma avviene per fini non di lucro, i titolari dei diritti connessi hanno diritto ad un equo compenso, che viene determinato, riscosso e ripartito, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le norme del regolamento della LdA (art. 73 bis LdA).

Secondo la SCF, i clienti presenti all’interno di uno studio dentistico qualora ascoltino musica di sottofondo, costituiscono la nozione di “pubblico” che integra la fattispecie legale idonea a far scattare l’obbligo del versamento dell’equo compenso da parte dello studio stesso. La domanda della SCF, accolta dalla Corte d’Appello, è stata invece respinta dalla Corte di Cassazione a cui ha fatto ricorso lo studio dentistico lamentando la disapplicazione da parte della Corte d’Appello dell’interpretazione fornita del concetto di “pubblico”, in un caso simile, dalla Corte europea di Giustizia, in cui è stato escluso che, nel caso di pazienti di uno studio dentistico, si sia in presenza di un “pubblico” che giustifichi l’applicazione dei menzionati artt. 73 o 73 bis LdA. 

Ed infatti, la Corte europea di Giustizia ha chiarito il significato di “pubblico” ai sensi dell’art. 3, par. 1 della Direttiva 29/2001/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione, stabilendo che esso debba essere definito come: 1. “un numero indeterminato di potenziali ascoltatori; 2. “ossia, un numero generico di persone, e non di individui appartenenti a uno specifico gruppo”; 3) “che sia il destinatario specifico della comunicazione e della ricezione e non semplicemente coinvolto nell’ascolto per caso” (C- 306/05 SGAE; C-403/08 e C-429/08 Football Association Premiere League and Others). 

Alla stregua di tali principi e con specifico riguardo al caso degli studi dentistici, la Corte ha ritenuto che con riferimento al numero di persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, la pluralità di tali persone è da considerarsi scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, “benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi“.

Ne consegue, in caso di musica diffusa in sottofondo all’interno della sala d’attesa di uno studio dentistico non si integrano gli estremi della comunicazione al pubblico dei fonogrammi e, pertanto, nessun diritto a compenso è riconosciuto ai titolari del diritto d’autore e ai titolari dei diritti connessi.

La Corte di Cassazione, in tale occasione, ha poi ricordato alle giurisdizioni minori che le decisioni della Corte di Giustizia costituiscono una regola di diritto applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio; con la conseguenza che la sentenza della Corte di Giustizia è fonte di diritto oggettivo (Cass. 17994/15; Cass. 1917/12; Cass. 4466/05; Cass. 857/95). La Corte di Giustizia europea è l’unico organo giurisdizionale deputato all’interpretazione delle norme europee applicabile dal giudice nazionale anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG C-231/96; C- 61/79; Cass. 17994/15).

Alessia Fiore

 

Fonte: Sito ufficiale della Corte di Cassazione

 

Alessia Fiore
a.fiore@studiolegaleaf.it