21 Ott #rassegnaagiconsul Opere di urbanizzazione: procedure pubbliche di affidamento e realizzazione “a scomputo” degli oneri di urbanizzazione
In base all’attuale regolamentazione, sono assoggettate a procedure pubbliche di affidamento le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, di rilevanza comunitaria.
Pertanto – come recentemente confermato dalla Corte dei conti (con la deliberazione 30 settembre 2015 n. 314/2015/PAR, adottata dalla Sezione di controllo per la Lombardia) – per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.186.000,00), l’operatore privato può eseguire direttamente e senza formalità le opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.
L’indizione della gara, invece, trova applicazione solo per le opere di urbanizzazione secondaria.
L’importo da porre a scomputo degli oneri di urbanizzazione è preliminarmente determinato in relazione al computo metrico estimativo, ritenuto congruo dai competenti uffici comunali.
Ciò, però, non preclude – nel caso in cui dalla contabilità di fine lavori risultasse un importo effettivamente speso dall’attuatore inferiore a quello determinato a monte (ove ovviamente detto importo fosse inferiore alla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione) – che il Comune possa chiedere al privato attuatore la differenza tra il primo importo e quello effettivamente speso.
Tale valore differenziale potrà essere corrisposto all’Amministrazione comunale, a scelta di quest’ultima, o sotto forma di conguaglio economico o sotto forma di opere complementari ed integrative.