03 Mar #rassegnaagiconsul La società fusa per incorporazione non si estingue post-riforma del 2003
La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 febbraio 2015 n. 2063, ha ribadito il principio già espresso in SS.UU. 2637/2006 e SS.UU. 19698/2010 in materia di effetti della fusione per incorporazione pre e post modifica dell’art. 2504 bis c.c. intervenuta nel 2003 con efficacia a partire dal 1 gennaio 2004.
La fusione produce il trasferimento di tutti i diritti e doveri della società fusa in quella incorporante (successione universale), ma con una importante differenza a seconda che la fusione sia avvenuta prima o dopo la menzionata data.
Infatti, le fusioni per incorporazione occorse prima del 1 gennaio 2004 soggiacciono alla previgente normativa societaria, e comportano l’estinzione della società fusa.
Solo a partire da tale data si applica il nuovo art. 2504 bis c.c. in base al quale l’incorporazione è una vicenda meramente traslativa e modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità ma in un nuovo assetto organizzativo senza estinzione giuridica.