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#rassegnaagiconsul I crediti del professionista per il concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento

La Corte di Cassazione, con sentenza 2264 del 6 febbraio 2015, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale sono prededucibili, in caso di successivo fallimento, i crediti del professionista che ha prestato attività consulenziale all’impresa per la presentazione di ricorso per concordato preventivo, risultando irrilevante se tale attività sia stata utile per la massa dei creditori.

Infatti, l’art. 111, comma secondo, L.F. detta un principio generale diretta conseguenza del favor del legislatore verso procedure concorsuali alternative al fallimento e volte al risanamento dell’impresa.

Raffaele Battaglini
battaglini@battaglinidesabato.com