26 Ott #rassegnaagiconsul Cenni al Decreto Internazionalizzazione 2015
Il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n. 147 introduce svariati incentivi fiscali per favorire l’internazionalizzazione delle imprese. Il presente articolo vuole evidenziare in breve alcuni aspetti di natura sistematica di tale provvedimento.
Gli artt. 2, 7 e 12 hanno a oggetto investimenti diretti esteri (IDE), ossia non sono volti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane ma gli investimenti in Italia da parte di imprese straniere. L’art. 2 inerisce investimenti di società estere in Italia di valore pari ad almeno € 30 milioni, l’art. 7 le stabili organizzazioni in Italia e l’art. 12 il trasferimento della residenza dell’impresa estera in Italia.
Gli artt. 1, 3, 5, 8, 11, 14 e 15 concernono aspetti di internazionalizzazione delle imprese italiane. Di particolare interesse sono gli artt. 1, 11 e 14.
L’art. 1 permette ora di addivenire ad accordi preventivi tra l’impresa italiana e l’Agenzia delle Entrate quanto a elementi economici e contabili infragruppo quali il prezzo di trasferimento (i.e. transfer price), tassazione stabili organizzazioni estere e dividendi.
L’art. 11 disciplina la sospensione della exit tax applicata all’ipotesi di trasferimento di un’attività imprenditoriale all’estero intra UE/SEE.
L’art. 14 introduce nel nostro ordinamento la cosiddetta branch exemption, ossia la possibilità di escludere, ai fini di tassazione, utili e perdite delle proprie stabili organizzazioni estere.