22 Apr #rassegnaagiconsul Cassazione: nessun rilievo d’ufficio della nullità del contratto
La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 7784/14, del 25 febbraio 2014, ha affermato che il rilievo d’ufficio della nullità di un contratto è precluso allorquando sulla validità del medesimo accordo si sia formato giudicato.
In breve, nel caso di specie riguardante la richiesta di risarcimento dei danni conseguiti alla locazione di alcuni locali restituiti dal locatario gravemente deteriorati, a seguito di sentenza del Tribunale di Roma che riconosceva il diritto al risarcimento del locatore, nulla eccependo circa la validità del contratto di locazione, la Corte d’Appello aveva, invece, rilevato d’ufficio la nullità del contratto di locazione per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, rigettando tutte le domande.
Sul ricorso avanzato dal locatore, si pronunciava la Suprema Corte affermando che, in mancanza di specifici motivi di gravame, la nullità del contratto non è rilevabile d’ufficio qualora sulla bontà del medesimo si sia formato giudicato, anche implicito.