
01 Dic Le novità sull’IVA nel commercio elettronico
A partire dallo scorso 1 luglio 2021 hanno acquisito efficacia le nuove disposizioni introdotte dal c.d. “pacchetto IVA sul commercio elettronico”.
Le nuove misure sono finalizzate a semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di consumatori nell’UE, principalmente mediante mezzi elettronici. Tramite l’introduzione di queste novità si cerca di contrastare eventuali frodi e di eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e fuori UE.
Fra le novità più rilevanti troviamole seguenti:
1. Modifiche per le vendite a distanza intracomunitarie di beni
A partire dal luglio 2021 vengono considerate vendite a distanza intracomunitarie le cessioni di beni:
- spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
- a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto,
- a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari) ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi).
La normativa introduce la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni con l’abolizione delle attuali soglie di riferimento e l’introduzione di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di partenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle operazioni nazionali. Resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione. La soglia unica di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, di queste operazioni effettuate nell’anno precedente e in quello in corso:
-vendita a distanza intracomunitarie di beni;
-prestazione di servizi TTE verso privati, effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.
2) Introduzione dell’Import One Stop Shop (IOSS)
E’ stata altresì abolita l’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE ed è stato introdotto un nuovo regime speciale di importazione denominato Import One Stop Shop (IOSS) che semplifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi. Mentre le disposizioni applicabili fino al 30.6.2021 prevedevano l’esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro, a partire dal luglio .2021 tale esenzione viene abolita. Di conseguenza tutte le merci importate nell’UE sono soggette ad IVA. Inoltre, per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, è stato introdotto il nuovo regime speciale IOSS), regime di natura opzionale che consente a chi effettua vendite a distanza di beni di valore modesto, da un Pese terzo ad uno nell’UE, di versare l’imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identificazione; l’importazione di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l’IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell’UE secondo l’aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell’imposta nel solo Stato membro di identificazione.
3. L’estensione del Mini One Stop Shop (MOSS)
Infine, il già esistente MOSS è stato trasformato in One Stop Shop (OSS), in modo che l’IVA possa essere assolta secondo il meccanismo dello sportello unico per tutta una serie di nuove operazioni. In precedenza applicabile soltanto per l’assolvimento dell’IVA sulle prestazioni di servizi TTE verso privati di altri Stati membri, il meccanismo dello sportello unico viene esteso:
- a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);
- alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- a determinate vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche.
Anche il regime OSS è di natura opzionale e consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (definito Stato di identificazione); sarà quest’ultimo a riversarla agli altri Stati membri. I soggetti che aderiscono all’OSS sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e dichiarazione annuale per le operazioni rientranti nel regime speciale. Il regime speciale viene distinto in:
- OSS “Non-UE”, a cui possono registrarsi i soggetti che non hanno fissato la sede della propria attività nell’UE e non possiedono una stabile organizzazione nell’UE). Non rileva la circostanza che tali soggetti siano identificati ai fini IVA in uno Stato membro.
- OSS “UE” a cui possono aderire:
-i soggetti stabiliti nell’UE per le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d’imposta in Paesi diversi da quello di stabilimento, e le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
-i soggetti non stabiliti nell’UE per le sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;
– i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche e che sono considerati “fornitori presunti” per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche.
A cura di: Avv. Claudia Ruffilli