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Le novità in materia ambientale e di appalti: il Decreto Semplificazioni

In vigore dal 31 luglio 2021, la Legge n. 108/2021 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni.

La legge n. 108/2021 di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, contiene alcune misure volte al rafforzamento delle capacità delle strutture amministrative, alla accelerazione ed allo snellimento delle procedure. Inoltre, accanto agli obiettivi del PNRR il Decreto pone anche quelli del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari (PNC) e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima 2030(PNIEC).

La novella prevede misure di semplificazione che incidono su alcuni dei settori oggetto del PNRR, quali quello della transizione ecologica, delle opere pubbliche, e della digitalizzazione. Ci soffermiamo sulle modifiche in materia di ambiente e di appalti pubblici. Si apre, difatti, una grande stagione per le imprese.

La normativa in esame è finalizzata, per un verso, a introdurre misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare, la quale necessita di attività di recupero dei rifiuti. Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, tra le modifiche più rilevanti si citano:

  • la qualifica di rifiuto: l’articolo 34 novella l’art. 184-ter del Codice dell’ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (c.d end of waste) al fine di semplificare l‘iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente;
  • le ceneri vulcaniche: l’articolo 35 novella alcune disposizioni Codice dell’ambiente, in particolare disponendo l’esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
  • l’obbligo di rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento: viene eliminato l’obbligo di rilascio ti tale attestazione (art. 188 co. 5) da parte degli impianti autorizzati alle operazioni di: raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06; resta confermata tuttavia la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti attribuita a detti soggetti;
  • lo svuotamento delle fosse biologiche o bagni chimici: tale attività viene equiparata ad un’attività di manutenzione delle reti fognarie (art. 230 co. 5) per cui i soggetti che effettuano lo svuotamento risultano formalmente produttori del rifiuto, per il cui trasporto è prevista la predisposizione da parte dell’Albo di un documento ad hoc;
  • la semplificazione degli impianti mobili che effettuano campagne di recupero rifiuti: sia per quanto attiene agli obblighi di assoggettabilità a V.I.A. sia per i tempi di comunicazione preventiva ella campagna di recupero ridotti da 60 a 20 gg (art. 208 co. 15);
  • l’energia rinnovabile: sono previste alcune semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti esistenti alimentati da fonti di energia rinnovabile;
  • la SCIA: è prevista l’esclusione dello strumento della SCIA per le operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, in favore di una autocertificazione.

Dall’altra parte il Decreto Semplificazioni ha lo scopo di snellire molti settori della Pubblica Amministrazione, tra cui quello degli appalti pubblici. Si tratta di importanti deroghe alle norme del Codice sulle gare pubbliche. Si segnalano gli artt. 47, 48 e 49 del Decreto, che introducono le seguenti novità:

  • si prevede che le imprese con più di 100 dipendenti dovranno a produrre in gara, a pena d’esclusione, il Rapporto sulla situazione del personale, mentre le imprese con più di 15 dipendenti dovranno produrre una relazione di genere entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
  • si prevede che le Stazioni appaltanti debbano inserire negli atti di gara punteggi premiali per le assunzioni di giovani e donne;
  • per i soli affidamenti rientranti nell’ambito del PMRR si prevede l’anticipo del 30% dell’importo complessivo dell’appalto entro 15 giorni dall’inizio delle prestazioni;
  • per le singole Stazioni appaltanti si prevede la possibilità di avviare procedure negoziate senza bando, invitando cinque operatori, qualora ragioni imprevedibili possano compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al PNRR.

In conclusione, è bene citare la Legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, cd. Decreto Reclutamento. La norma in questione prevede alcune ulteriori novità a rafforzamento del settore amministrativo, a fine di attuare le misure previste dal PNRR. 

A Cura di: Avv. Claudia Ruffilli

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