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Le misure di supporto alle imprese per la pandemia da Covid-19 e la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi

Il Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 (Gazz. Uff. 24.08.2021 n. 202), a fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà, ha introdotto nuove misure di supporto alle imprese per consentire loro di limitare le conseguenze negative derivanti dall’emergenza causata da SARS-CoV2; fra queste spicca la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Il decreto Legge n. 118/2021 ha previsto l’ennesimo differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. D’altra parte sono state introdotte anticipatamente alcune disposizioni del Codice della crisi contenenti istituti di soluzione concordata della crisi d’impresa, per agevolare l’accesso alle procedure alternative rispetto al fallimento.
In particolare l’entrata in vigore del Codice della crisi è prevista per il 16 maggio 2022. Ciò nonostante il legislatore ha introdotto nel corpo normativo della Legge Fallimentare alcune disposizioni previste dal Codice stesso, per dotarle di applicazione immediata. Si tratta delle disposizioni circa:

  • gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, che trovano ad oggi applicazione per tutte le categorie di creditori, e gli accordi di ristrutturazione agevolati, per i quali la percentuale necessaria di creditori che aderiscano all’accordo è stata ridotta della metà;
  • la convenzione in moratoria, anch’essa estesa a tutte le tipologie di creditori;
  • la posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili, per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 1239 c.c., che comporta che qualora gli accordi di ristrutturazione siano estesi ai creditori non aderenti, costoro conservano i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Inoltre tali accordi di ristrutturazione hanno efficacia, salvo patto contrario, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali continuano a rispondere per tale diverso titolo quando prestano garanzia.

Tuttavia, la più significativa novità che è stata anticipatamente introdotta è senza dubbio il nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, il nuovo strumento a sostegno del risanamento aziendale, previsto dagli artt. 2 e seguenti del D.L. n. 118/2021. Gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel registro delle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale od economico tale da rendere probabile l’insolvenza potranno ricorrere a tale strumento a partire dal 15 novembre 2021. Allorquando risulti perseguibile un risanamento dell’impresa l’imprenditore potrà, nello specifico, richiedere al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi. Il soggetto nominato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e dovrà rispettare i requisiti di professionalità, riservatezza , imparzialità e indipendenza. A tale scopo le Camere di commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano devono prevedere un elenco di esperti. Inoltre imprenditori e professionisti possono avere accesso ad una piattaforma telematica nazionale, contenente le indicazioni per la redazione del piano di risanamento. Le parti della trattativa avranno il dovere di collaborare lealmente, secondo buona fede e correttezza, ed in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, mentre penderà sull’imprenditore il dovere di informazione sulla situazione all’esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati. Nel corso delle trattative, l’imprenditore conserverà la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Nell’ambito di questa procedura sarà, altresì, prevista sia l’applicazione di misure protettive del patrimonio sia di misure premiali, come ad esempio la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari sino alla conclusione delle trattative, oppure la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione di irrogazione, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

Infine, il Decreto n. 118/2021 prevede il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II del Codice della crisi d’impresa sulle misure di allerta.

A cura di Avv. Claudia Ruffilli

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