19 Ott Dalla City of London una spinta importante per la firma elettronica
Il 21 luglio 2016, un gruppo di lavoro della City of London Law Society e dei Financial Law Committees ha pubblicato le linee guida relative all’utilizzo della firma elettronica. Nonostante il regolamento UE No 910/2014 già avesse disposto la validità della firma elettronica, rimangono aperte diverse questioni riguardo l’efficacia della stessa. Ad esempio, come é possibile dimostrare che un documento è stato validamente firmato e la firma elettronica non è stata apposta da una terza persona?
“La pubblicazione di linee guida da parte di un’istituzione altamente riconosciuta come la City of London Law Society è fondamentale allo scopo di aiutare la diffusione della firma elettronica anche in transazioni di alto valore economico” spiega Ulrich Zanconato, membro di Agiconsul.
Il termine “firma elettronica” comprende essenzialmente tre diverse tipologie:
- la “firma elettronica avanzata”, cioé l’utilizzo di una piattaforma web terza, dove il documento da firmare viene caricato, la firma può essere apposta solo da un utente registrato e dove sono conservate informazioni riguardo data ed ora in cui è stata apposta la firma;
- la “firma elettronica qualificata”, che permette di identificare il firmatario attraverso un certificato qualificato;
- la “firma elettronica semplice”, come ad esempio scrivere il proprio nome su un documento elettronico o incollare una scansione della propria firma.
“La firma elettronica semplice non sarà probabilmente accettata in transazioni di alto valore economico, perché è praticamente impossibile verificare chi ha inserito la firma” continua Zanconato. “Il futuro prossimo è probabilmente nella firma elettronica avanzata, che offre un buon compromesso fra sicurezza e semplicità d’utilizzo. Negli anni a seguire, è prevedibile una sempre maggiore diffusione della firma elettronica qualificata, basata magari su soluzioni altamente innovative quali la blockchain.”
Ad avviso di Zanconato, le potenzialità della firma elettronica sono tali che potranno avere un forte impatto sul modo di lavorare dei professionisti legali. “Se è possibile verificare con quasi assoluta certezza chi ha firmato un documento, e quando, è lecito domandarsi ad esempio se il requisito della forma notarile ha ancora ragione di esistere. In ogni caso, molte saranno le opportunità per innovare l’offerta di servizi legali”. La questione è peró se la struttura del mercato legale italiano è nella posizione di sfruttare queste opportunità. Secondo Zanconato, “in Inghilterra, il Legal Services Act del 2007 e la conseguente liberalizzazione – anche se solo parziale – del mercato dei servizi legali hanno permesso un’innovazione senza precedenti che è solo agli inizi. Sono nati nuovi offerenti di servizi legali e molti studi legali tradizionali hanno letteralmente messo sottosopra il loro tradizionale modello di business, preparandosi cosí alle sfide de terzo millennio”.
In Italia la diffusione della firma elettronica ha fatto notevoli progressi, grazie anche all’attività dell’Agenzia per l’Italia Digitale. La speranza di Zanconato è che “Governo e Parlamento continuino l’impegno a favorire la firma elettronica e soprattutto pongano – attraverso la liberalizzazione dell’offerta di servizi legali – le basi necessarie affinché attori privati possano sfruttare a pieno le possibilità offerte dall’innovazione tecnologica.”