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Chi siamo

AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali – socio aggregato di CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici nasce nel 1997 per dare voce a quella parte della categoria forense più sensibile al bisogno di adeguare le condizioni di esercizio della professione alla normativa europea che assimila completamente l’esercizio professionale all’attività d’impresa. La professione legale, nella filosofia AGICONSUL, ha una funzione strategica nell’allocazione degli investimenti e costituisce una tessera fondamentale di un sistema che funziona solo se riesce a collegare i servizi immateriali al sistema produttivo e a integrare le singole attività: nel mercato globale non vincono le singole eccellenze, vince il sistema.

L’Associazione si fonda e si sviluppa sui principi di imprenditorialità del professionista, sull’idea di concorrenza, libertà e indipendenza della professione, sulla meritocrazia e sull’alta formazione, specializzata e continua, volta a dare una sempre maggior competenza ed esperienza all’Associato ma, soprattutto, orientata a una moderna ottica di soddisfazione del cliente a garanzia di servizi migliori ed efficienti. E proprio con l’ausilio dei propri selezionati Associati, AGICONSUL offre, alle imprese e alle sovrastrutture associative, servizi quali convegni tematici, sportelli di consulenza e corsi di formazione.

In un contesto di mercati globalizzati, la normativa che regola in Italia la professione forense è ancora vista in funzione protettiva, al di fuori di ogni regola di mercato e di concorrenza: AGICONSUL considera l’esercizio della professione legale, a qualunque livello svolta, come attività di tipo imprenditoriale, in armonia con le leggi professionali operanti in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea. Mentre il mondo si apre al mercato, l’Italia è ancora imbrigliata dagli ordini che, nati per proteggere l’iscritto, sono diventati un ostacolo alla sua affermazione. AGICONSUL mira a far emergere una nuova figura esperta in diritto capace di accompagnare l’impresa nei mercati internazionali offrendo un servizio efficiente a costi contenuti, concordando preventivamente il compenso e senza demonizzare la possibilità di convertirlo in quote di partecipazione all’affare.

AGICONSUL, quindi, condivide pienamente gli obbiettivi e le ambizioni di CONFINDUSTRIA, prefiggendosi una società slegata dai troppi vincoli che la costringono, siano essi legali, amministrativi o fiscali, e una conseguente maggior libertà di azione del professionista del diritto, che possa così migliorarsi, aggiornarsi e innovarsi senza dover essere trattenuto e costretto da regole stringenti e limitative per la propria persona e il proprio lavoro.

La finalità di AGICONSUL è quella di capovolgere l’ormai anti-moderna concezione del professionista immobile, condizionato e quasi sminuito nel proprio valore, e mostrarlo per come invece è: dinamico, innovativo e innovatore, libero, competente e in grado di comprendere l’evoluzione dei mercati e le esigenze degli imprenditori.

Organi

Presidente

DE SANTI Avv. Francesco

Segretario Generale

CAPALBO Avv. Rossella

Tesoriere

DE SANTI Avv. Francesco

Consiglio Direttivo

MAURIZZI Avv. Elisa

PICCAGLIA DE ECCHER Avv. Francesco

CAPPELLO Avv. Riccardo

BATTAGLINI Avv. Raffaele

CHIESI Avv. Raffaello

VIGO Prof. Pierluigi

MESSIDOR Avv. Flavia

Giunta Esecutiva

DE SANTI Avv. Francesco

CAPALBO Avv. Rossella

PICCAGLIA DE ECCHER Avv. Francesco

CAPPELLO Avv. Riccardo

MAURIZZI Avv. Elisa

Probiviri

VIGNA Dott. Andrea

DE SANTI Dott. Simone

PICCAGLIA DE ECCHER Avv. Chiara

Lo Statuto

oppure

Vedi lo statuto completo
  1. COSTITUZIONE – SEDE – DURATA 
    • È costituita AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali e Fiscali d’Impresa – con sede in Roma e durata illimitata (l’ “Associazione”).
    • L’Associazione aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Essa, quindi, fa parte del sistema Confederale del quale adotta il logo, il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegna gli Associati alla loro osservanza.
    • Inoltre, l’Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi relativi al sistema Confederale per sé e per gli Associati.
    • L’Associazione assume, nell’ambito del sistema confindustriale, il ruolo di componente nazionale di categoria.
  2. SCOPI
    • L’Associazione, libera, apartitica e senza scopi di lucro, promuove il ruolo e le attività degli Associati nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e nel quadro di una libera economia di mercato.
    • L’Associazione contribuisce allo sviluppo della cultura giuridica ed economica, nonché dei principi di qualità e di efficienza del lavoro professionale, ponendo in essere ogni azione utile a favorire la valorizzazione dell’attività intellettuale e tecnica svolta attraverso organizzazioni legali, associazioni professionali o studi individuali.
    • L’Associazione ha pertanto lo scopo di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua cooperazione le organizzazioni legali e professionali, di rappresentarle, di promuoverne l’attività, nonché di tutelarne i diritti e gli interessi legittimi, se del caso anche in giudizio.
    • L’Associazione realizza i suoi scopi nel rispetto della ripartizione dei ruoli organizzativi e delle prestazioni tra le diverse componenti del sistema confederale.
    • In particolare si propone di:
      • stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli Associati e, ove possibile, concordare principi, indirizzi ed intese comuni;
      • favorire e promuovere la formazione professionale all’interno degli studi legali, delle associazioni e/o delle società professionali;
      • promuovere l’adozione di sistemi qualità nello svolgimento delle attività degli Associati, nonché l’applicazione delle norme in materia di sicurezza negli studi legali;
      • codificare – in sintonia con il proprio codice deontologico e con il codice etico di Confindustria – le regole di comportamento professionale proprie del settore ed operare affinché l’appartenenza all’Associazione costituisca, di fatto, una qualifica selettiva;
      • rappresentare gli Associati in ogni opportuna sede nazionale e internazionale e svolgere opera di promozione e di difesa degli interessi comuni;
      • rappresentare giudizialmente gli Associati nei procedimenti aventi ad oggetto la lesione di diritti e interessi legittimi della categoria;
    • Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può
      • promuovere e/o assumere partecipazioni in quelle altre iniziative che reputa strumentali per il perseguimento dei fini associativi e statutari;
      • aderire a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali;
      • svolgere attività commerciali e promozionali funzionali agli scopi associativi.
  1. ASSOCIATI 
    • Gli Associati si distinguono in:
      • Associati Effettivi;
      • Associati Aggregati;
      • Associati Onorari.
    • Rientrano nella categoria degli Associati Effettivi i singoli professionisti, gli studi professionali o le società, italiani o stranieri, che esercitano la propria attività in campo giuridico o economico.
    • Possono essere ammessi altresì, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, i laureati in materie giuridiche o economiche.
    • Gli Associati Effettivi vengono iscritti nel registro dell’associazione (il “Registro dell’Associazione”) e, su richiesta di CONFINDUSTRIA, nell’analogo registro imprese tenuto da Confindustria (il “Registro Imprese”) che certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’Associato al sistema.
    • L’Associazione può ammettere, in qualità di Associati Aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali, o loro aggregazioni anche di tipo associativo, che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’attività professionale istituzionalmente rappresentata. Tale partecipazione non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione.
    • Gli Associati Onorari sono le persone fisiche che si siano distinte per il loro particolare valore scientifico o professionale in materie giuridiche o gli uomini di cultura che abbiano dato un rilevante contributo alla soluzione di problemi giuridici, sociali ed economici. Gli Associati Onorari vengono ammessi, previa delibera del Consiglio Direttivo, e possono esprimere parere consultivo in Assemblea.
  2. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 
    • Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confindustriale.
    • Restano escluse per gli Associati Aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
    • Gli Associati hanno diritto di partecipazione, di intervento e di elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto purché in regola con gli obblighi statutari.
    • Gli Associati Onorari, ai quali spetta solo un ruolo consultivo, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
    • Ciascun Associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione e al sistema confederale tramite iscrizione nel Registro dell’Associazione e nel Registro Imprese, nonché di utilizzare il logo dell’Associazione e quello confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
  3. OBBLIGHI E IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI 
    • È obbligo degli Associati:
      • attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell’appartenenza al sistema confindustriale e, contemporaneamente, non fare parte di associazioni o organizzazioni non confindustriali costituite per scopi analoghi e concorrenziali al sistema confindustriale;
      • attenersi alle norme di comportamento professionale e a quelle statutarie e particolari espresse dall’Associazione, dal codice deontologico e dal codice etico confindustriale, nonché alle delibere e ai regolamenti adottati dagli organi direttivi;
      • rendere i propri servizi attraverso uno studio globale e professionale della prestazione, nell’interesse del cliente e, comunque, nel rispetto dei valori e dei principi generali che sono patrimonio comune del paese;
      • prestare i propri servizi a terzi a condizioni economiche che siano riferite al rispetto e al valore dell’attività umana, intellettuale e concettuale in essi contenuta, in quanto riconosciute come remunerative rispetto alle reali condizioni di mercato e comprendenti non solo tutti i costi diretti ma anche una adeguata percentuale di spese generali e utili;
      • dichiarare le proprie specializzazioni settoriali e di servizi, con valore di autocertificazione;
      • astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione, nonché con gli interessi collettivi degli altri Associati.
    • Gli Associati inoltre si impegnano a:
      • fornire l’apporto di idee, energie e competenze indispensabili alla vita dell’Associazione;
      • partecipare alle Assemblee;
      • privilegiare nella propria attività l’adozione di sistemi qualità;
      • fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del Registro dell’Associazione e del Registro delle Imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
      • versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
  1. GRUPPI DI LAVORO E SEDI TERRITORIALI
    • L’Associazione promuove la costituzione di Gruppi di Lavoro tematici o sedi territoriali in sintonia con l’attività nazionale dell’Associazione.
    • Per realizzare tale sintonia, i rappresentanti dei Gruppi di Lavoro e delle sedi territoriali sono coordinati dal Presidente o da un suo delegato all’uopo nominato.
  2. AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI 
    • L’ammissione di un nuovo Associato viene esaminata dalla Giunta Esecutiva che è tenuta ad accertare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui all’art. 3, di quelli fissati dal regolamento emanato dalla stessa Giunta Esecutiva che tiene conto anche delle referenze presentate. La Giunta Esecutiva, in caso di valutazione positiva, delibera l’ammissione.
    • Se la Giunta Esecutiva, con diniego motivato, rigetta la domanda di adesione, il candidato può chiedere il riesame della propria domanda attraverso apposito ricorso al Consiglio Direttivo che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere al Collegio dei probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
    • La domanda di adesione deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e della Carta dei valori
    • Il perfezionamento dell’adesione ha luogo all’atto del versamento della quota di iscrizione. L’adesione impegna l’Associato per l’anno solare in corso. La prima quota associativa versata dal mese di settembre in poi è valida per l’anno in corso e per l’anno successivo.
    • L’adesione si intende automaticamente rinnovata di anno solare in anno solare, qualora l’Associato non presenti disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.
  3. FASCE DI ASSOCIATI 
    • Gli Associati sono suddivisi, in funzione del numero di addetti, nelle seguenti fasce contributive:
      • 1° fascia: fino a 15 addetti;
      • 2° fascia: da 16 a 50 addetti;
      • 3° fascia: oltre i 50 addetti.
    • Per addetti è da intendersi il personale iscritto al libro paga, i soci operativi, nonché i consulenti su base annua, anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o “a progetto” e i praticanti o stagisti.
    • Le variazioni al numero degli addetti devono essere comunicate per iscritto all’Associazione entro il 30 settembre dell’anno solare in corso e decorrono dal 1° gennaio dell’anno solare successivo.
    • Le dichiarazioni degli Associati hanno valore di autocertificazione.
    • Nel caso di network o di associazioni di studi facenti capo a un unico e comune organismo di controllo, sussiste l’obbligo di dichiarazione del numero complessivo di addetti del network o dell’associazione.
  4. QUOTE ASSOCIATIVE, CONTRIBUTI SUPPLETIVI E DIRITTI DI VOTO 
    • Le quote associative annuali vengono determinate moltiplicando la “quota base”, stabilita dal Consiglio Direttivo e differenziata per tipologia di Associati di cui all’art. 3.1, lettere a) e b), per i seguenti indici:
      • 1° fascia: fino a 15 addetti con attribuzione di 1 voto;
      • 2° fascia: da 16 a 50 addetti, indice pari a 2 con attribuzione di 2 voti;
      • 3° fascia: oltre i 50 addetti, indice pari a 2 con attribuzione di 3 voti;
    • la determinazione degli eventuali contributi suppletivi può essere calcolata in modo analogo.
    • Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
  5. CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 
    • Il rapporto associativo viene meno per:
      • cessazione dell’attività dell’Associato, dal momento della formale comunicazione all’Associazione;
      • dimissioni dell’Associato;
      • esclusione dell’Associato a seguito di decisione motivata del Consiglio Direttivo;
      • per perdita dei requisiti di cui all’art. 3.
    • Nel caso di disdetta dall’Associazione, l’Associato uscente deve darne comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata inviata entro e non oltre i tre mesi precedenti la scadenza dell’anno solare.
    • Il mancato versamento della quota associativa per due anni, anche non consecutivi, è causa automatica di esclusione dall’Associazione.
    • Con la risoluzione del rapporto associativo, l’Associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.
  6. RISORSE FINANZIARIE 
    • Le risorse finanziarie dell’Associazione derivano da:
      • quote associative annuali;
      • quote di iscrizione dei nuovi Associati;
      • eventuali contributi suppletivi degli Associati;
      • eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
      • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
      • donazioni e lasciti, in quanto accettati.
    • L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
    • Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione di un rendiconto economico-finanziario dell’Associazione.
    • Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
    • Sono organi dell’Associazione:
      • l’Assemblea;
      • la Presidenza;
      • il Consiglio Direttivo;
      • la Giunta Esecutiva;
      • i Revisori Contabili;
      • i Probiviri.
    • Sono articolazioni operative dell’Associazione:
      • il Segretario Generale;
      • i Gruppi di Lavoro;
      • le sedi territoriali.
  1. ASSEMBLEA 
    • L’Assemblea è costituita dagli Associati.
    • L’Associato che non sia in regola un mese prima dell’Assemblea con il versamento delle quote associative non ha diritto di voto in Assemblea e non rientra nel calcolo del quorum richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea stessa.
    • All’Assemblea spettano i seguenti poteri:
      • la definizione della politica generale dell’Associazione;
      • l’approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi che avranno scadenza il 31 dicembre di ogni anno;
      • l’approvazione di modifiche alle norme statutarie;
      • la nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario;
      • la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
      • la nomina dei Revisori Contabili;
      • la nomina dei Probiviri.
    • L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva, ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti Associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli
    • L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in assenza o impedimento, dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, diretta a ciascun Associato, al suo domicilio elettivo, almeno 7 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di 3 giorni. L’Assemblea potrà tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza.
    • Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
    • L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati e un terzo degli Associati Effettivi. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente qualunque sia il numero di associati presenti. Sono approvate le delibere che abbiano raggiunto la maggioranza (50%+1) dei voti spettanti agli associati presenti.
    • Per partecipare all’Assemblea, l’Associato deve essere presente in proprio, tramite il proprio rappresentante legale o da delegato designato per iscritto.
    • Ciascun Associato non può portare più di tre deleghe.
    • Per il calcolo della maggioranza, in Assemblea, non sono computate le schede bianche, gli astenuti e gli Associati che non hanno diritto di voto.
    • La votazione può essere segreta o per alzata di mano. È comunque segreta:
      • per l’esclusione di un Associato ai sensi dell’articolo 10.1(c);
      • ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto.
    • Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati , ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
    • L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano di età o, in subordine, da altro soggetto scelto dall’Assemblea.
    • Le deliberazioni dell’Assemblea vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Segretario Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
  2. PRESIDENTE 
    • Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.
    • Il Presidente:
      • rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni;
      • presiede il Consiglio Direttivo;
      • sovrintende, coordina e controlla l’attività dei componenti del Consiglio Direttivo ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa, previa approvazione dell’Assemblea;
      • coordina e gestisce l’attività dell’Associazione;
      • provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.
    • In caso di assenza o di impedimento, o per atti ad hoc su apposita delega, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.
    • In qualunque ipotesi di cessazione della figura del Presidente, l’Assemblea deve essere convocata entro 2 mesi per la nomina del nuovo Presidente.
    • Il Presidente è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Al fine di individuare la candidatura a Presidente da sottoporre all’Assemblea, il Consiglio Direttivo accetta e presenta le candidature che siano sostenute da almeno 1/5 degli associati, il presidente uscente è sempre candidato salvo sua espressa rinuncia.
    • L’Assemblea elegge il Presidente indicato dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto. Risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.
    • Il Presidente dura in carica quattro anni; il mandato è rinnovabile.
  3. VICE PRESIDENTE VICARIO
    • Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo di quest’ultimo.
    • In qualunque ipotesi di cessazione della figura del Vice Presidente Vicario, l’Assemblea deve essere convocata entro 2 mesi per la nomina del nuovo Vice Presidente Vicario.
    • Il Vice Presidente Vicario è eletto dall’Assemblea con le medesime modalità indicate nell’articolo precedente.
    • Il Vice Presidente Vicario dura in carica quattro anni; il mandato è rinnovabile.
  4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
    • Il Consiglio Direttivo è l’organo che assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza dell’Associazione, nell’ambito dei poteri statutari e di quelli a esso conferiti dall’Assemblea.
    • Il Consiglio Direttivo è composto da:
      • membri della Giunta Esecutiva;
      • un minimo di ulteriori 2 a un massimo di 20 componenti eletti dall’Assemblea.
    • Il Presidente può proporre all’approvazione del Consiglio Direttivo la cooptazione di ulteriori Consiglieri fino a un massimo di tre.
    • Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza o teleconferenza, su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque con una periodicità almeno trimestrale a seguito di comunicazione scritta inviata anche a mezzo di posta elettronica almeno 7 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di 2 giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
    • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno un quarto dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, tenuto conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
    • I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
    • Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d’età o da altro soggetto scelto dal Consiglio Direttivo.
    • Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da Segretario il Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Direttivo.
    • Il Consiglio Direttivo designa nel suo ambito un Tesoriere delegandolo, eventualmente congiuntamente con altro membro del Consiglio Direttivo e/o con persona a esso estranea ma sotto la responsabilità personale e congiunta dei suoi membri, a compiere tutte le operazioni contabili, finanziarie e mobiliari nell’ambito della normale amministrazione.
    • Il Tesoriere predispone il bilancio annuale e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo.
    • Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:
      • stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
      • dirigere l’attività dell’Associazione nell’ambito – attuare le direttive dell’Assemblea e controllarne i risultati;
      • predisporre il progetto di bilancio consuntivo e la relazione al progetto di bilancio consuntivo;
      • deliberare sul riesame delle domande di adesione all’Associazione ai sensi dell’articolo 7;
      • decidere sull’espulsione, con provvedimento motivato, di un Associato;
      • nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro o sedi territoriali;
      • nominare i rappresentanti dell’Associazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui l’Associazione è chiamata a partecipare;
      • approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
      • deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l’attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
      • determinare la quota di iscrizione, nonché la “quota base” per il calcolo della quota associativa;
      • effettuare il controllo in ordine al possesso e al mantenimento da parte degli Associati dei requisiti per l’ammissione;
      • accettare somme erogate da Enti o persone estranee all’Associazione;
      • redigere i regolamenti di cui agli articoli 5.1(b) e 23.
    • Rientra tra i poteri del Consiglio Direttivo:
      • nominare il Tesoriere;
      • nominare il Direttore Generale;
      • fissare le procedure del proprio funzionamento;
      • delegare proprie funzioni a singoli suoi membri.
    • Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e si ricostituisce in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Non vi sono limiti di mandato.
    • L’Assemblea elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo in un numero minimo di 2 e massimo di 20, previa apposita deliberazione sul numero effettivo, scegliendoli anche al di fuori degli Associati, in una lista aperta o di almeno 5 candidati.
    • A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.
    • Ciascun Associato può votare per non più di 5 candidati. Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati, nel numero stabilito dall’Assemblea, che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà a nuova votazione solo tra i candidati con pari voti.
    • Nel caso uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare o perdano i necessari requisiti durante il biennio in carica sono sostituiti per cooptazione da parte dei residui membri. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora venga a mancare contemporaneamente un numero di membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea pari almeno alla metà, allora decade l’intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata l’Assemblea entro 30 giorni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
  5. GIUNTA ESECUTIVA 
    • La Giunta Esecutiva è costituita da:
      • il Presidente;
      • i Past President;
      • il Vice Presidente Vicario;
      • il Tesoriere;
      • il Segretario Generale.
    • Compito specifico della Giunta Esecutiva è quello di dare attuazione alle direttive del Consiglio Direttivo, nonché di esaminare e deliberare sulle nuove ammissioni ai sensi dell’art. 6.
    • La Giunta Esecutiva si riunisce, anche in videoconferenza o teleconferenza, almeno sei volte l’anno su convocazione informale con comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, del Presidente per l’analisi e l’aggiornamento collegiale dei problemi operativi, dei programmi e dei risultati; collabora con il Presidente per la predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, discute e decide su problemi di ordine operativo e di particolare urgenza.
    • Le decisioni della Giunta Esecutiva devono essere portate a conoscenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  6. SEGRETARIO GENERALE 
    • Il Presidente, all’atto del suo insediamento, sentito il Consiglio Direttivo, nomina o conferma scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario Generale e ne stabilisce i compiti.
    • Sono comunque compiti del Segretario Generale:
      • la gestione della struttura dell’Associazione secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
      • le procedure preliminari per l’elezione del Consiglio Direttivo;
      • la partecipazione all’Assemblea, al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva;
      • coadiuvare il Presidente del quale attua le disposizioni.
    • Il Segretario Generale deve essere un Associato. La carica dura fino all’elezione del nuovo Presidente salvo il caso di revoca da parte del Presidente.
  7. REVISORI CONTABILI 
    • L’Assemblea, nell’anno in cui si elegge il Consiglio Direttivo, potrà eleggere, a scrutinio segreto, uno o tre Revisori Contabili effettivi, nonché uno o due supplenti, secondo le determinazioni assunte volta a volta dall’Assemblea, scegliendoli anche al di fuori degli Associati, in una lista aperta o di almeno sei candidati.
    • A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.
    • Ciascun Associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori Contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
    • I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
    • I Revisori Contabili durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
    • I Revisori Contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all’Assemblea con la relazione sui bilanci.
    • I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    • Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore Contabile effettivo, gli subentrerà il Revisore Contabile supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
  8. PROBIVIRI 
    • L’Assemblea, nell’anno in cui si elegge il Presidente, elegge a scrutinio segreto tre Probiviri. I Probiviri sono rieleggibili senza limiti di mandato.
    • Ciascun Associato può esprimere fino a un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
    • A tal fine, prima di convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
    • Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone esterne all’Associazione.
    • La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
    • Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema, purché compromettibili in arbitri, e che non si siano potute definire bonariamente, ivi comprese quelle inerenti le istanze di riesame di cui all’art. 7.2.
    • A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra quelli eletti dall’Assemblea.
    • Il Presidente del predetto Collegio è il Proboviro non nominato dalle parti.
    • Il Presidente del Collegio e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
    • Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
    • Il Collegio giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
    • Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
    • Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
    • In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia a esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
    • L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
    • La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
    • I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
  9. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE 
    • Si applica il presente articolo a tutte le cariche associative. In caso di contrasto con altre disposizioni dello Statuto, prevalgono tali altre disposizioni.
    • Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati.
    • Per rappresentanti degli Associati si intendono il titolare, il partner, il legale rappresentante quale risulta dal Registro dell’Associazione o dal Registro delle Imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa.
    • La carica di Presidente e di Vice Presidente Vicario non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
    • In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l’accesso alle cariche direttive di Presidenza e di Vice Presidenza Vicaria e del Consiglio Direttivo dell’Associazione è condizionato alla regolarità dell’inquadramento dell’Associato (incluso il pagamento della quota associativa) e al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
    • Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
    • Tutte le cariche sociali sono gratuite.
    • Il mancato versamento della quota associativa da parte di un Associato tenuto a tale pagamento è causa di decadenza automatica dalla carica eventualmente ricoperta.
    • Tutti coloro che, investiti di cariche associative, non intervengano alle riunioni del relativo organo associativo per più di tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e vengono sostituiti.
  10. FONDO COMUNE
    • Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
      • quote di ammissione e dai contributi degli Associati;
      • eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
      • investimenti mobiliari e immobiliari;
      • interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
      • somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.
    • Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
    • Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
    • In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  11. BILANCIO CONSUNTIVO
    • Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea approva il bilancio consuntivo.
    • Il documento è composto da:
      • relazione organizzativa;
      • rendiconto economico;
      • stato patrimoniale;
      • struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate;
      • prospetto delle fonti e degli impieghi.
    • Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo all’Assemblea e, se nominato, al Collegio dei Revisori dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria.
    • Rendiconto economico e Stato patrimoniale devono essere raffrontati con il Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente.
  12. DISPOSIZIONI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO 
    • Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate su proposta del Consiglio Direttivo dall’Assemblea straordinaria con il 60% dei voti dei presenti.
  13. SCIOGLIMENTO 
    • Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea straordinaria con il 60% dei voti dei presenti.
    • A seguito di tale delibera, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essi provvederanno all’operazione di liquidazione.
    • In caso di scioglimento, l’Assemblea delibererà la destinazione dell’attivo netto.
    • L’eventuale attivo netto non può essere distribuito agli Associati, ma deve essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
  14. NORME SUPPLEMENTARI
    • Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, si intendono valide le norme di legge ed i principi desumibili dalle norme confederali.