23 Apr #rassegnaagiconsul Arrivano le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
La direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva VIA) ha previsto un obbligo preciso per gli Stati: l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale anche di alcuni progetti pubblici e privati (espressamente elencati nell’allegato II della predetta Direttiva e tra i quali rientrano ad esempio, i progetti di agricoltura, di industria estrattiva, di industria energetica, di industria chimica ecc.) nel caso in cui, all’esito della procedura di verifica, l’autorità competente determini che tali progetti possono causare effetti significativi sull’ambiente.
Secondo la citata Dir. 2011/92/UE, tale verifica di assoggettabilità a VIA deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri riportati nell’allegato III della predetta Direttiva.
In proposito, l’attuale Codice dell’Ambiente prevedeva già un procedimento di “verifica di assoggettabilità a VIA” (art. 20, d.lgs. 152/2006), ma al fine di dare compiuta attuazione alla Direttiva in parola, con l’art. 15, comma 1, lett. c) del d.l. 91/2014 è stata prevista l’adozione di un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica), volto alla definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all’allegato IV alla parte II del Codice dell’Ambiente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Ne è conseguito, quindi, il Decreto 30 marzo 2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 ed in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I.) con cui vengono appunto dettate le preannunciate “Linee Guida” volte a rendere un quadro «di riferimento e orientamento per lo svolgimento di tali procedure in confomità con quanto stabilito dalla direttiva VIA».
Con tali Linee Guida, pertanto, si è inteso fornire indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell’allegato IV alla parte seconda del Codice dell’Ambiente. Esse sono altresì finalizzate a «garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE».
E’ anche interessante segnalare che le predette Linee Guida: – sono rivolte alle autorità cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del Codice dell’Ambiente, ma anche ai soggetti proponenti i progetti; – «si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».